l’ufficio di revisione, composto da due revisori dei conti.
Art. 8
L'assemblea generale costituisce l'organo supremo del “SAV”. Sono di sua competenza:
a) la nomina dei membri del comitato direttivo e la nomina dei due revisori dei conti (in carica questi ultimi per un anno);
b) l'approvazione dei conti e della gestione finanziaria del SAV;
c) la modifica dello statuto;
d) l'esclusione dei soci;
e) lo scioglimento del “SAV”;
f) la decisione su spese straordinarie;
g) la decisione su quanto non previsto dal presente statuto;
Art. 9
L'assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta all’anno entro il 30 giugno e straordinariamente per importanti questioni di sua competenza qualora il comitato direttivo lo ritenga necessario, oppure qualora un decimo (1/10) del soci attivi ne faccia richiesta scritta al comitato direttivo con motivazioni dettagliate.
Art. 10
L'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria deve contenere le seguenti trattande:
a) verifica del soci presenti
b) elezione del presidente del giorno
c) approvazione o modifica con eventuali stralci o aggiunte dell'ordine del giorno preannunciate
d) approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria o straordinaria
e) rapporti annuali del comitato direttivo
f) rapporto annuale finanziario (cassiere)
g) il rapporto dei revisori
h) presentazione e approvazione del programma futuro
i) determinazione della tassa annuale
l) eventuali
L'ordine del giorno, che deve essere sempre debitamente preannunciato, può essere modificato con aggiunta o stralci alla trattanda c, dell'assemblea generale a maggioranza semplice dei soci votanti.
Art. 11
L'assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Essa delibera sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno a maggioranza dei soci votanti; dispongono del diritto di voto unicamente i soci in regola con il pagamento della tassa sociale dell’anno precedente.
Per la modifica della statuto e per l'espulsione di un socio occorre la maggioranza qualificata del 2/3 dei soci votanti.
È riservato l'art. 15 (scioglimento del “SAV”). Le astensioni non sono considerate quali voto e pertanto non incidono sul calcolo della maggioranza semplice o qualificata.
In caso di parità di voti decide il presidente di sala.
E’ ammesso il voto per delega da un socio ad un altro socio presente in assemblea.
Le deliberazioni e le nomine si svolgono a voto aperto.
Art. 12
II comitato direttivo si compone:
a) del Presidente;
b) del Vice-Presidente;
c) del Segretario;
d) del Cassiere
e
e) di un Membro,
le cui cariche sono decise e ripartite dai membri del comitato direttivo.
II Comitato resta in carica due anni ed è rieleggibile senza limiti.
Art. 13
II Presidente, ed i sua assenza il Vice-Presidente, dirige il “SAV” e lo rappresenta di fronte a terzi.
Il/la segretario/a tiene i verbali sociali e redige la corrispondenza, il cassiere amministra i fondi del SAV dandone scarico in ogni tempo, se richiesto, al Comitato direttivo, nonché almeno una volta all'anno all'assemblea.
Tutti i membri del comitato direttivo partecipano alle sedute del comitato direttivo in veste deliberativa.
Art. 14
II comitato direttivo provvede, nel rispetto delle norme statutarie, alla amministrazione, direzione e conduzione del “SAV” ed ha capacità decisionale in tutte le questioni che non sono di competenza dell’assemblea generale.
Esso applica le deliberazioni dell'assemblea generale.
II Comitato si riunisce previa convocazione del presidente, qualora questioni lo esigano.
Le sedute del comitato direttivo avranno potere decisionale alla condizioni che siano presenti almeno tre dei suoi cinque membri; le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei membri, in caso di parità il presidente, o in sua assenza il vice-presidente, ha voto preponderante.
SCIOGLIMENTO DEL “SAV”
Art. 15
Lo scioglimento del “SAV” può essere deciso soltanto a maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) dei soci attivi presenti in un'assemblea generale straordinaria dei soci, appositamente convocata almeno venti giorni prima.
Per le condizioni e le modalità di convocazione dell'assemblea generale straordinaria vale per il resto il disposto di cui all'art. 10.
In caso di scioglimento del “SAV” e dopo avere estinto i debiti, il suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto deciso dall'assemblea generale straordinaria che lo ha deciso.
DIRITTO APPLICABILE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero.
Art. 17